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C.M. 29/03/2002
1. di stabilire per l'anno 2002 quattro aliquote differenziate, per l'imposta comunale sugli immobili, una della misura del 5 per mille riferita alle abitazioni principali, una del 6 per mille relativa agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale concessi in locazione ai soggetti residenti in quell'immobile ed, in caso di comodato, a favore dei soli ascendenti o discendenti in linea retta, fratelli e sorelle del proprietario se residenti in quell'immobile; nonchÈ agli alberghi, residence, ed altre strutture turistico-recettive, una dell'8 per mille limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ed una del 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non concessi in locazione ai residenti e per tutte le altre tipologie di immobili, aree edificabili e terreni agricoli costituenti presupposto dell'imposta non richiamate espressamente nel periodo che precede, da applicarsi alla rel ativa base imponibile; 2. di precisare ulteriormente che: al fine di ottenere il beneficio dell'applicazione dell'aliquota nella misura ridotta del 6 per mille la locazione deve risultare da contratto regolarmente registrato e l'esistenza del comodato deve risultare nelle forme di Il Comune di LURANO (provincia di Bergano) ha adottato, il 12 novembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). di determinare per l'anno 2002: aliquota 4,5 per mille: da applicare a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; da applicare a tutte le unità immobiliari concesse in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al primo grado (figli-genitori) che le occupano quale loro abitazione principale e che non risultino intestatari di altri immobili. Per usufruire dell'aliquota del 4,5 per mille i contribuenti devono presentare entro il 20 dicembre 2002 all'ufficio I.C.I. del Comune la dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risultino le condizioni ed il grado di parentela, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo famigliare autonomo e residente oltre alla copia del contratto di comodato e/o di uso gratuito; di determinare per l'anno 2002: aliquota 5,5 per mille: per tutti gli altri immobili; di determinare per l'anno 2002: la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; di determinare, altresÌ, per l'anno 2002: la detrazione d'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura del doppio del minimo, pari a L. 400.000, a favore di proprietari di abitazione principale che abbiano: nel proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap ai quali l'apposita commissione medica dell'A.S.L., di cui all'art. 1 della Legge n. 295/1990, abbia riconosciuto la connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 il cui reddito non superi L. 40.000.000, sono esclusi gli invalidi civili, del lavoro e coloro che hanno riconosciuta un'invalidità ai fini del lavoro; famiglie numerose composte da 5 persone o pi componenti il cui reddito familiare complessivo annuo imponibile ai fini dell'I.R.PE.F. non superi L. 60.000.000 nell'anno 2001. (Omissis). Il Comune di LUZZARA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 e il 17 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
1. di confermare per l'anno 2002 un'aliquota ordinaria dell'l.C.l. nella misura del 5,5 per mille; 2. di confermare per l'anno 2002 un'aliquota maggiorata dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati, come definiti dall'art. 8 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 17 del 27 febbraio 2001, con esclusione delle relative pertinenze che vengono assoggettate all'aliquota ordinaria del 5,5 per mille; 3. di confermare per l'anno 2002 la detrazione di euro 103,29 (pari a L. 200.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; 4. di confermare altresÌ per l'anno 2002, a favore delle categorie di contribuenti in possesso dei requisiti individuati con deliberazione del consiglio comunale n. 69 del 12 dicembre 2001 avente ad oggetto "determinazione dell'ulteriore detrazione per abitazione principale per le categorie di soggetti in situazione di disagio economico e sociale" e nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi riportate l'elevazione della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione prin-
1. di riconoscere l'ulteriore detrazione in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002 e seguenti come previsto dall'art. 3, D.L. 49 del 10 luglio 1997, convertito dalla Legge 9 maggio 1997 n. 122, ai soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti
a) pensionati: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione; pensionato in condizione non lavorativa per tutto l'anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente, non superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a e 11.878,51 (pari a L. 23.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone; i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 826,33 (pari a L. 1.600.000) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosÌ composto e distinto
b) titolare di solo reddito abitativo: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento Iunica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione; titolare di solo reddito abitativo in condizione non lavorativa per tutto l'anno di imposta di riferimento e con un reddito annuo complessivo fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente non superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) nel caso di nucleo familiare costituito da un'unica persona, elevato a e 11.878,51 (pari a L. 23.000.000) nel caso di nucleo familiare composta da due persone; i suddetti limiti sono ulteriormente elevati di euro 826,33 (pari a L. 1.600.000) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico del contribuente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosÌ composto e distinto
c) famiglie con portatori di handicap: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione; il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%; il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a e 7230,40 (pari a L. 14.000.000) per un solo componente riferito all'anno precedente. Si aggiungono e 5164,57 (pari a L. 10.000.000) annue lorde per ogni componente oltre il primo; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosÌ composto e distinto
d) famiglie numerose: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione; nucleo familiare composto da almeno quattro persone o pi componenti al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento con un reddito fiscalmente imponibile non superiore a e 18.075,99 (pari a L. 35.000.000) annui nel caso di quattro persone, reddito aumentato di e 2065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni componente oltre il quarto. Il reddito di riferimento quello dell'anno precedente; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleofamiliare cosÌ composto e distinto
e) nuovi nuclei famigliari: l'appartamento abitato deve essere al 1 gennaio dell'anno di imposta di riferimento l'unica unità immobiliare di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione; nucleo familiare costituito da neo-coniugi di età fino a trentacinque anni, con o senza figli, che hanno contratto matrimonio da non pi di cinque anni alla data del 31 dicembre dell'anno di imposta di riferimento e titolari di un mutuo ipotecario prima casa; il reddito del nucleo familiare fiscalmente imponibile riferito all'anno precedente non deve essere superiore a e 18.075,99 (pari a L. 35.000.000) aumentato di e 1032,94 (pari a L. 2.000.000) per ogni familiare a carico; che il reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare cosÌ composto e distinto; sia nel caso della lettera a) (pensionati) che della lettera b) (titolari di solo reddito abitativo) che della lettera c) (portatori di handicap) che della lettera d)
1. abitazioni di tipo civile; A/3 abitazioni di tipo economico; A/4 abitazioni di tipo popolare; A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 abitazioni di tipo rurale. Il possesso dei requisiti per il diritto alla elevazione della detrazione deve essere denunciato dal contribuente su appositi moduli che saranno forniti dall'amministrazione. L'agevolazione consente di applicare, direttamente al momento del pagamento del tributo la detrazione spettante. L'autocertificazione resa ai sensi del regolamento di attuazione della Legge 127/1997, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 444 e 445 del 28 dicembre 2000, che attesta il diritto alla elevazione della detrazione deve essere consegnata al Comune dal 20 dicembre al 31 dicembre dell'anno di imposta di riferimento pena la decadenza del diritto all'ulteriore detrazione. (Omissis). Il Comune di MACERATA ha adottato, il 21 dicembre 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis). approvare per l'anno 2002 l'aumento detta detrazione per abitazione principale fino a L. 500.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 2002: soggetti ammessi all'assistenza economica continuativa da parte del Comune (disabili e anziani); nucleo familiare composto da un solo soggetto ultrasessantacinquenne alla data del 1 gennaio 2002 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 15.000.000; nucleo familiare composto da due soggetti entrambi ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio 2002 in possesso di reddito complessivamente non superiore a 25.000.000; nucleo familiare con reddito non superiore a 25 milioni con a carico soggetto portatore di handicap; portatore di handicap gravi (invalidi al 1000 o) con reddito non superiore a 30 milioni. approvare per l'anno 2002 l'aumento della detrazione per abitazione principale a L. 300.000 e comunque entro il limite di imposta dovuta per abitazione principale per soggetti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 1 gennaio 2002: contribuenti facenti parte di nucleo familiare composto da 5 o pi persone con un complessivo reddito annuo non superiore a L. 35 milioni; giovani coppie di età compresa tra i diciotto e trentacinque anni con reddito fino a 35 milioni, formatesi dopo 1 gennaio 2001 per i primi due anni dall'istituzione della convivenza anagrafica; vedovi/e con figli a carico e reddito inferiore a 30 milioni; separati/e con figli a carico e reddito inferiore a 30 milioni; (Omissis). aliquota ordinaria 6,7 per mille; aliquota per abitazione principale 4,6 per mille; aliquota per abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale 5 per mille; aliquota per unità abitative possedute da enti senza scopo di lucro 5 per mille. Stabilire che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata venga considerata ai fini I.C.I. come abitazione principale. (Omissis). Il Comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 29 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2002: (Omissis).
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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